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Regime forfettario 2026: requisiti, convenienza e cause di esclusione
Che cosa significa essere forfettari, come si calcolano reddito e imposta e quali verifiche fare prima di scegliere o mantenere il regime.
In breve: il regime forfettario è destinato alle persone fisiche che esercitano un’attività d’impresa, arte o professione. Semplifica IVA e contabilità e applica un’imposta sostitutiva, ma il reddito non è calcolato sottraendo i costi effettivi: si parte dagli incassi e si applica un coefficiente legato all’attività. Per il 2026 la soglia ordinaria dei ricavi o compensi è 85.000 euro, fermo restando il controllo di tutti gli altri requisiti e delle cause ostative.
Che cosa significa essere in regime forfettario
La legge usa la forma regime forfetario; nel linguaggio corrente è molto diffusa anche la parola “forfettario”. Si tratta di un regime naturale: quando una persona fisica possiede i requisiti e non sceglie volontariamente il regime ordinario, può applicarlo senza una specifica opzione annuale.
In generale, il contribuente forfettario non addebita l’IVA sulle operazioni nazionali e non detrae l’IVA pagata sugli acquisti. È esonerato dalla registrazione e dalla tenuta delle scritture contabili ordinarie, ma deve emettere e conservare i documenti, gestire la fatturazione elettronica quando dovuta, presentare la dichiarazione dei redditi e rispettare gli adempimenti fiscali e previdenziali applicabili.
Il vantaggio non dipende quindi soltanto dall’aliquota: contano la struttura dei costi, gli investimenti, la posizione previdenziale, gli altri redditi e il tipo di clientela.
Come si calcolano reddito e imposta
Il reddito imponibile è determinato con una formula forfettaria:
ricavi o compensi incassati × coefficiente di redditività dell’attività − contributi previdenziali obbligatori deducibili
Il coefficiente dipende dal codice ATECO. Fino all’approvazione dei nuovi coefficienti basati sulla classificazione ATECO 2025, la normativa richiede di individuare il corrispondente codice ATECO 2007. I costi reali dell’attività — per esempio affitto, computer, automobile, consulenze o utenze — non sono dedotti uno per uno. Per questo due attività con gli stessi incassi possono avere convenienze molto diverse.
Sul reddito così determinato si applica normalmente un’imposta sostitutiva del 15%. L’aliquota può scendere al 5% nell’anno di avvio e nei quattro successivi, ma soltanto se ricorrono tutte le condizioni previste per una nuova attività.
Le valutazioni da fare prima di scegliere
Il regime può essere interessante quando i costi effettivi e gli investimenti sono contenuti rispetto alla percentuale di reddito riconosciuta dal coefficiente e quando si apprezza una gestione più semplice. Non è però sempre la soluzione con il carico complessivo più basso.
- Costi reali: se sono elevati, il reddito forfettario può risultare superiore al margine economico effettivo.
- IVA sugli acquisti: non potendola detrarre, diventa un costo; l’effetto pesa soprattutto in presenza di investimenti importanti.
- Tipo di clientela: con clienti privati l’assenza dell’IVA può incidere sul prezzo finale; con clienti soggetti IVA il confronto va fatto in modo diverso.
- Contributi previdenziali: dipendono dall’inquadramento. Gestione separata, cassa professionale e Gestioni artigiani o commercianti seguono regole differenti.
- Detrazioni e oneri personali: l’imposta sostitutiva non è IRPEF; in assenza di altri redditi IRPEF può ridursi la possibilità di utilizzare alcune detrazioni.
- Acconti e liquidità: imposta e contributi generano spesso saldo e acconti nello stesso periodo. La pianificazione di cassa è essenziale.
- Crescita prevista: se gli incassi si avvicinano alle soglie, è opportuno simulare in anticipo il passaggio al regime ordinario.
Per artigiani e commercianti che possiedono i requisiti esiste una riduzione contributiva facoltativa del 35%. Non si applica ai professionisti iscritti alla Gestione separata o a una Cassa professionale e riduce proporzionalmente anche l’accredito pensionistico: il risparmio immediato va quindi valutato insieme agli effetti previdenziali.
I principali requisiti per il 2026
La verifica va effettuata con riferimento all’anno precedente e alla situazione esistente nell’anno di applicazione. In sintesi:
- ricavi e compensi non superiori a 85.000 euro, ragguagliati ad anno quando necessario; se si esercitano più attività si considera la somma complessiva;
- spese lorde per lavoro dipendente, collaboratori e compensi assimilati non superiori a 20.000 euro;
- assenza delle cause di esclusione elencate di seguito;
- corretta individuazione dell’attività, del codice ATECO e del relativo coefficiente di redditività.
Per una nuova attività i requisiti vengono stimati all’apertura e poi verificati sui dati effettivi. La soglia riguarda gli incassi rilevanti secondo il principio di cassa, non il semplice valore delle fatture emesse ma non ancora riscosse.
Le principali cause di esclusione
Non può applicare il regime chi rientra in una delle cause ostative previste dalla normativa. Le più ricorrenti sono:
- regimi speciali IVA o altri regimi forfettari di determinazione del reddito applicati all’attività;
- residenza fiscale all’estero, salvo l’eccezione prevista per residenti UE o SEE che assicurano adeguato scambio di informazioni e producono in Italia almeno il 75% del reddito complessivo;
- cessioni esclusive o prevalenti di fabbricati, porzioni di fabbricato, terreni edificabili o mezzi di trasporto nuovi;
- partecipazione contemporanea a società di persone, associazioni professionali o imprese familiari;
- controllo diretto o indiretto di una SRL o di un’associazione in partecipazione che svolge attività direttamente o indirettamente riconducibili a quella del contribuente. La semplice quota in una SRL, da sola, non determina sempre l’esclusione: vanno verificati controllo e attività svolte;
- attività svolta prevalentemente verso il datore di lavoro attuale, un datore dei due periodi d’imposta precedenti o soggetti a essi riconducibili, salvo le specifiche eccezioni di legge, fra cui la pratica obbligatoria e alcuni rapporti misti certificati;
- redditi di lavoro dipendente e assimilati dell’anno precedente superiori a 35.000 euro per l’applicazione del regime nel 2026. La verifica non rileva se il rapporto di lavoro è cessato, ma pensioni e altri redditi assimilati richiedono un controllo puntuale. L’innalzamento a 35.000 euro è temporaneo; salvo ulteriori modifiche, la soglia strutturale è 30.000 euro.
Le cause ostative non si esauriscono nella domanda “quanto ho fatturato?”. Partecipazioni societarie, rapporti con un ex datore di lavoro e altri redditi devono essere riesaminati ogni anno.
Che cosa accade se si superano 85.000 o 100.000 euro
- Incassi superiori a 85.000 euro ma non a 100.000 euro: il regime cessa dall’anno successivo.
- Incassi superiori a 100.000 euro: il regime cessa nello stesso anno, il reddito dell’intero anno è determinato con le regole ordinarie e l’IVA è dovuta a partire dall’operazione che determina il superamento. Il passaggio va gestito immediatamente.
La soglia di 100.000 euro non è quindi un secondo limite ordinario di permanenza: è il livello oltre il quale l’uscita diventa immediata.
Una verifica pratica prima della scelta
- descrivere l’attività effettivamente svolta e individuare il codice ATECO;
- stimare incassi, costi, investimenti e IVA non detraibile;
- verificare contributi previdenziali, eventuale minimale e possibili agevolazioni;
- controllare redditi da lavoro, clienti principali, ex datori e partecipazioni societarie;
- confrontare forfettario e ordinario sul reddito disponibile, non soltanto sull’aliquota;
- preparare un piano di cassa che includa saldo e acconti.
Domande frequenti
Il regime forfettario è sempre il più conveniente?
No. Dipende da costi, investimenti, IVA non detraibile, contributi, detrazioni personali, altri redditi e crescita prevista. La sola aliquota del 15% o del 5% non basta per decidere.
Posso essere dipendente e avere anche una partita IVA forfettaria?
È possibile, ma per il 2026 occorre verificare il limite di 35.000 euro dei redditi di lavoro dipendente e assimilati percepiti nel 2025, l’eventuale cessazione del rapporto e la regola sull’attività prevalente verso il datore di lavoro attuale o dei due anni precedenti.
Una partecipazione in una SRL esclude sempre il forfettario?
No. Per la SRL vanno verificati insieme il controllo diretto o indiretto e la riconducibilità dell’attività della società a quella del contribuente. Le partecipazioni in società di persone, associazioni professionali e imprese familiari seguono invece una causa ostativa specifica.
Nel forfettario posso dedurre i costi dell’attività?
I costi ordinari non sono dedotti analiticamente: sono considerati in modo forfettario tramite il coefficiente di redditività. Dal reddito così determinato possono essere dedotti i contributi previdenziali obbligatori secondo le regole applicabili.
Quando si applica l’aliquota del 5%?
Soltanto alle nuove attività che rispettano tutte le condizioni di legge. Si applica nell’anno di avvio e nei quattro successivi; non spetta quando l’attività è una mera prosecuzione di quella svolta in precedenza, salvo le eccezioni previste.
Che cosa succede se supero la soglia durante l’anno?
Se gli incassi superano 85.000 euro ma non 100.000 euro, si esce dal regime dall’anno successivo. Se superano 100.000 euro, l’uscita avviene nello stesso anno, il reddito dell’intero anno è determinato con le regole ordinarie e l’IVA si applica dall’operazione che determina il superamento.
Fonti ufficiali
- Gazzetta Ufficiale – Testo unico delle imposte sui redditi, articolo 232: requisiti di accesso
- Gazzetta Ufficiale – Testo unico delle imposte sui redditi, articolo 233
- Gazzetta Ufficiale – Testo unico delle imposte sui redditi, articolo 234: disciplina IVA
- Gazzetta Ufficiale – Testo unico delle imposte sui redditi, articolo 235: reddito e imposta
- Gazzetta Ufficiale – Testo unico delle imposte sui redditi, articolo 238: cessazione e soglie
- Gazzetta Ufficiale – Testo unico delle imposte sui redditi, articolo 241: regime contributivo
- Gazzetta Ufficiale – Estensione a 35.000 euro del limite per lavoro dipendente
- Agenzia delle Entrate – Quadro LM, dichiarazione 2026
- INPS – Circolare n. 14 del 9 febbraio 2026
Le informazioni sono generali e aggiornate alla data indicata. Prima di applicarle occorre verificare la normativa vigente e la situazione concreta del contribuente.
Regime forfettario · Monza
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